Come possono le autorità pubbliche adempiere all'obbligo di decorare gli edifici pubblici (1% artistico)?

Come possono le autorità pubbliche adempiere all'obbligo di decorare gli edifici pubblici (1% artistico)?

Jean Dubreil | 23 gen 2021 4 minuti di lettura 0 commenti
 

L'obbligo di decorare gli edifici pubblici, comunemente noto come "1% artistico", costituisce una specifica procedura per ordinare le opere artistiche. Tutte le procedure di aggiudicazione sono integrate nel nuovo codice degli appalti pubblici entrato in vigore il 1° aprile 2019.

Qual è l'obbligo di decorare gli edifici pubblici, comunemente noti come “1% artistico”?

L'obbligo di decorare gli edifici pubblici, comunemente denominato "1% artistico", costituisce una procedura speciale per l'ordinazione di opere artistiche che grava allo Stato e ai suoi enti pubblici (diversi da quelli di natura industriale e commerciale) nonché ai locali comunità. pubbliche autorità sin dal trasferimento dei poteri legati alle leggi di decentramento. Tutte le procedure di aggiudicazione di tale procedura sono state recepite nel nuovo codice degli appalti pubblici, entrato in vigore il 1° aprile 2019.


Come dovrebbero rispondere gli enti pubblici, le comunità e le amministrazioni francesi all'obbligo dell'"1% artistico"?

La procedura obbligatoria di decorazione degli edifici pubblici, disciplinata dal decreto 29 aprile 2002, consiste nel destinare l'1% del costo di una costruzione pubblica alla realizzazione di una o più opere d'arte originali di artisti viventi, destinate ad integrarsi nel spazio pubblico.


L'applicazione del dispositivo alle comunità locali riflette il desiderio di sensibilizzare il pubblico sull'arte contemporanea nell'architettura degli edifici pubblici o dei loro dintorni.


Più in particolare, l'obbligo dell'"1% artistico" è destinato ad applicarsi solo ai nuovi edifici pubblici dei Comuni, Dipartimenti e Regioni, che erano soggetti il 23 luglio 1983 del medesimo obbligo a carico dello Stato. La maggior parte di questi sono scuole, biblioteche e archivi dipartimentali. Al di fuori dei poteri trasferiti, gli enti locali possono comunque sottoporsi volontariamente alla procedura. Idem per gli esercizi pubblici di natura industriale o commerciale e le società dipendenti da enti pubblici. Per motivi di certezza del diritto, si raccomanda di seguire scrupolosamente la procedura, anche quando è facoltativa.


Riguardo allo Stato e ai suoi enti pubblici

Riguardo allo Stato e ai suoi enti pubblici, le operazioni immobiliari soggette a tale obbligo sono quelle aventi per oggetto la costruzione e l'ampliamento di edifici pubblici; eseguire lavori di risanamento di edifici pubblici quando tale lavoro comporta un cambiamento nell'uso, nell'uso o nella destinazione di detti edifici. Per risanamento, una circolare ministeriale specifica che si deve intendere un risanamento approfondito di un edificio esistente. Non sono quindi da prendere in considerazione gli interventi di ordinaria manutenzione e manutenzione dei beni pubblici. L'unico intervento di risanamento su edifici pubblici il cui scopo è lo svolgimento all'interno dell'edificio interessato di un'attività totalmente diversa da quella che vi era svolta in precedenza (cambio d'uso o destinazione). Infine, anche la modifica della destinazione d'uso amministrativa dell'immobile oggetto di intervento di risanamento richiede il rispetto della procedura “1%”.


Nella normativa sugli appalti pubblici, si specifica che “le pubbliche amministrazioni soggette all'obbligo di decorare gli edifici pubblici aggiudicano gli appalti destinati ad adempiere a tale obbligo e scelgono l'intestatario dell'appalto previa consultazione di una commissione artistica, alle condizioni previste dal regolamento”.


L'importo dell'1% artistico è limitato a 2 milioni di euro

L'importo dell'1% artistico, accertato comprensivo di tutte le tasse, è pari all'1% dell'importo al netto delle tasse del costo stimato dell'opera stabilito nel progetto preliminare definitivo, escluse le spese stradali e di rete varie, e gli oneri per le attrezzature. arredamento. Tale importo è limitato a 2 milioni di euro.


Il codice dell'ordine pubblico prevede specifiche procedure per l'affidamento degli appalti per l'ordinazione di una o più creazioni artistiche da realizzare, a seconda che siano al di sotto o al di sopra delle soglie europee. In ogni caso è obbligatorio l'intervento di un comitato artistico la cui costituzione è decisa dal committente pubblico.


Quando l'ente pubblico sceglie di stipulare un contratto per la commessa di una o più creazioni artistiche esistenti, deve garantire il rispetto di una soglia in funzione dell'acquisto: inferiore a 30.000 € + IVA, maggiore o uguale a 30.000 € + IVA e al di sotto delle soglie europee. Quando tale importo è inferiore a € 30.000 + IVA, “l'appalto di decorazione di edilizia pubblica è aggiudicato a uno o più artisti viventi, sentiti il responsabile del progetto, l'utilizzatore dell'opera e l'assessore regionale all'impresa culturale. Quando, invece, tale importo è maggiore o uguale a € 30.000 + IVA e inferiore alle soglie europee, l'appalto pubblico di decorazione di edilizia deve essere aggiudicato alle stesse condizioni dell'acquisto di un'opera d'arte da realizzare.


Qualunque sia l'ordine del committente pubblico (opera artistica esistente o da realizzare), la natura stessa dei servizi artistici suscettibili di essere eseguiti sulla base dell'"1% artistico" è molto diversa (disegni, opere fotografiche


I riferimenti:
Decreto n° 2002-677 del 29 aprile 2002, articolo L1616-1 della CGCT, circolare del 16 agosto 2006.
Articoli L2172-2 e R2172-7 a R2172-19 del Codice di ordine pubblico


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